Premessa

Le istituzioni aderenti al Polo Unificato SBN Bolognese stabiliscono di adottare principi comuni di regolamentazione dei servizi all'utenza delle proprie biblioteche, coerentemente con quanto enunciato nella Convenzione siglata tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, l'Università degli Studi di Bologna, la Provincia di Bologna, i comuni di Bologna, Imola, San Giovanni in Persiceto in data 29 dicembre 1995.

Le istituzioni aderenti al polo bolognese (Comuni di Bologna, Imola e 5. Giovanni in Persiceto, Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Universitaria) rendono i propri regolamenti per i servizi al pubblico delle biblioteche coerenti con i principi comuni qui enunciati.

Nello specifico, facendo proprio il dettato di tale convenzione, che mira ad una "migliore cooperazione per lo sviluppo dei servizi bibliotecari", si intendono raggiungere gli obiettivi esplicitati all'art. 2, e cioè "adeguare i regolamenti, le procedure, l'organizzazione dei servizi delle biblioteche alla condivisione delle risorse informative ed alle condizioni di accesso degli utenti concordate tra i partner" e all'art. 5 "gli Enti aderenti rendono disponibile agli utenti di ogni biblioteca collegata, anche attraverso il prestito interbibliotecario, il proprio patrimonio bibliografico".

Definizione generale del servizio e suoi destinatari

Art. 1

  1. Il prestito è il servizio mediante il quale si attua la disponibilità delle pubblicazioni a livello locale, nazionale ed internazionale e si realizza materialmente con la fornitura del documento in originale o in forma di riproduzione adatta al materiale specifico e nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
  2. Tale servizio è destinato sia ad utenti individuali, sia a biblioteche.

Nel primo caso è locale e viene effettuato conformemente ai regolamenti interni delle singole biblioteche; nel secondo è interbibliotecario; in entrambi i casi - salvo quanto previsto dal successivo art. 6 - ha come oggetto il documento in originale o in riproduzione. I documenti posseduti dalla biblioteche del polo territoriale bolognese sono disponibili per tutti gli utenti singoli iscritti presso una qualsiasi biblioteca del polo.

Art. 2

  1. Ogni biblioteca o Settore di biblioteche distinguerà gli utenti ammessi al prestito in: 
    a) interni: le categorie di utenti previste dai regolamenti vigenti; 
    b) di polo: tutti i lettori accreditati presso una biblioteca del polo stesso, in possesso di documento comprovante l'iscrizione; 
    c) esterni: biblioteche pubbliche, di associazioni e di enti culturali italiani e stranieri.
  2. Tutte le biblioteche si impegnano a riconoscere, oltre agli utenti interni, anche gli utenti di polo ed a consentire loro l'accesso ai cataloghi ed ai documenti.

Oggetto del servizio e sue articolazioni per categorie di utenti

Art. 3

  1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della biblioteca, in originale o in riproduzione, eseguita con mezzi tecnici che ne garantiscano la conservazione.
  2. Ogni biblioteca, o settore di biblioteche del polo, erogherà il servizio di prestito alle diverse categorie di utenti secondo la seguente articolazione:

    a) prestito locale: destinato agli utenti interni, definiti nel precedente art. 2, che accederanno al servizio secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole biblioteche;
    b) prestito di polo: riservato agli utenti di polo, a cui le biblioteche si impegnano a garantire:
      - la libera consultazione dei cataloghi cartacei per il reperimento delle informazioni non ancora disponibili in linea;
      - la riserva di un certo numero di posti per la lettura in sede e la consultazione, da quantificare a seconda della tipologia, della logistica e delle specifiche esigenze delle singole strutture, dopo un primo periodo di verifica (comunque entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento);
      - il prestito dei documenti non compresi fra le tipologie previste dal successivo art. 5 solo nel caso in cui l'opera richiesta non sia disponibile presso la propria biblioteca di iscrizione;

  3. prestito interbibliotecario: destinato alle biblioteche pubbliche, di associazioni e di enti culturali italiani e stranieri che assicurino la reciprocità del servizio.

Soglie minime del servizio

Art. 4

  1. La soglia minima di servizio di prestito, garantita quindi a tutti gli utenti di polo nel caso in cui l'opera richiesta non sia disponibile presso la propria biblioteca di iscrizione, prevede che:
    a) per ogni biblioteca, ogni utente ha diritto ad ottenere in prestito contemporaneamente massimo due (2) opere, per un massimo di quattro (4) volumi;
    b) la durata del prestito non supera i quindici (15) giorni. Il rinnovo può essere consentito solo nel caso in cui non vi siano altre richieste;
    c) il direttore di ogni biblioteca ha la facoltà di richiedere per eccezionali motivi in qualsiasi momento la restituzione immediata di un documento concesso a prestito, anche qualora il prestito non sia scaduto.

Documenti esclusi dal prestito e riproduzioni

Art. 5

  1. Possono essere esclusi dal prestito di polo, risultando quindi consultabili solo in sede:
    a) il materiale antico;
    b) i periodici e gli opuscoli;
    c) i cataloghi di mostre, le opere con tavole fuori testo o con cane sciolte, le edizioni d'arte o di particolare pregio o con particolarità tipografiche, stampe e fotografie e disegni sciolti;
    d) le opere di consultazione ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori bibliografici e catalografici;
    e) i volumi in precarie condizioni di conservazione;
    f) il materiale sottoposto a particolari vincoli giuridici e oggetto di particolari tecniche di protezione;
    g) i non book materials;
    h) le opere di singolare rilevanza bibliografica in rapporto alla specificità ed integrità delle raccolte delle singole biblioteche. 
  2. Possono inoltre essere escluse dal prestito, anche temporaneamente, le opere richieste da un alto numero di utenti, quali una parte o tutte le copie dei libri di testo d'esame disponibili in biblioteca, volumi di particolare attualità, ecc.
  3. Per il materiale di cui al comma precedente, ogni biblioteca può istituire forme agevolate di fruizione, quali il prestito breve (serale, giornaliero o per il fine settimana).

Art. 6

  1. L'autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio e lettura, con procedimenti tecnici, materiale librario o documentario conservato presso le singole biblioteche del polo, è concessa su richiesta degli interessati con l'osservanza della vigente normativa a tutela del diritto d'autore.
  2. Il direttore della biblioteca può negare il permesso di riproduzione nei casi in cui il materiale librario, a causa del suo imperfetto stato di conservazione, soffrirebbe danno dalle operazioni di riproduzione, ed in tutti gli altri casi in cui vi si oppongano gravi impedimenti.
  3. I costi, le tecniche e le modalità di riproduzione variano da biblioteca a biblioteca; sarà cura di queste ultime informare il polo territoriale e gli utenti delle modalità interne in uso.

Prestito interbibliotecario

Art. 7

  1. Tutte le biblioteche del polo sono tenute ad assicurare il servizio di prestito interbibliotecario "in uscita" nei confronti delle biblioteche della cooperazione SBN, sia quelle del proprio polo sia quelle appartenenti ad altri poli.
  2. I libri posseduti dalle biblioteche del polo SBN territoriale, che non rientrino nelle categorie di quelli esclusi permanentemente o temporaneamente di cui al precedente art. 5, possono essere concessi in prestito, oltre che ai lettori singoli del polo, anche a tutte le biblioteche pubbliche, di associazioni e di enti culturali italiani e stranieri che assicurino la reciprocità del servizio; alle biblioteche del polo ubicate in altro comune, nonché alle biblioteche del polo ubicate nel medesimo comune che lo richiedano per utenti disabili.
  3. Gli utenti che intendano richiedere tramite la propria biblioteca di iscrizione, secondo quanto da essa esplicitamente stabilito, opere presenti in altre biblioteche pubbliche, di associazioni e di enti culturali italiane e straniere devono essere disposti ad accettare le condizioni previste dal regolamento del servizio della biblioteca prestante, nonché le spese di spedizione.
  4. Per gli utenti delle sole biblioteche dell'Università, il servizio di prestito interbibliotecario deve essere garantito da almeno una biblioteca del settore disciplinare di appartenenza, come previsto dall'art. 13, comma 5 del regolamento quadro del sistema bibliotecario di ateneo e dei servizi di biblioteca.

Garanzie a tutela del materiale oggetto del servizio

Art. 8

  1. Il prestito è personale. L'utente è tenuto a rispondere dei documenti ricevuti in prestito e della loro integrità.
  2. Chi è ammesso al prestito è tenuto a comunicare immediatamente alla propria biblioteca di iscrizione eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio
  3. Al momento della consegna, l'addetto al prestito e l'utente sono tenuti a controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare, nonché la presenza e lo stato di conservazione degli eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati, che non incidano sulla conservazione del documento richiesto, e ne consentano quindi la fruizione ed il prestito, devono essere segnalati mediante l'aggiornamento dei dati al sistema SBN.
  4. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma relativa ricevuta con la quale si impegna anche a rispettare le norme che regolano il servizio.

Ritardo nella restituzione; obblighi e sanzioni in caso di danneggiamento o smarrimento

Art. 9

  1. L'utente che non restituisca puntualmente un documento ricevuto in prestito, viene sollecitato a farlo e ciò può comportare la temporanea sospensione dal servizio di prestito di polo presso tutte le biblioteche del polo, almeno fino alla restituzione del documento.
  2. L'utente che danneggi o smarrisca un documento ricevuto in prestito è tenuto a provvedere alla sua sostituzione che, a giudizio del direttore, potrà avvenire con un altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di valore commerciale non inferiore a quello del documento stesso, o secondo specifiche modalità previste dai regolamenti interni delle singole biblioteche.
  3. Trascorsi inutilmente trenta (30) giorni dalla ricezione dell'invito alla restituzione del materiale, l'utente viene escluso a tempo indeterminato dal servizio di prestito locale, di polo ed interbibliotecario e può essere sottoposto ad ogni altro provvedimento ritenuto idoneo dal direttore della biblioteca.

Riammissione al servizio

Art. 10
Chi è stato escluso dal prestito, a norma del precedente articolo può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.